Ti trovi in:

Home » Impresa / SUAP » Edilizia » Attività libera (interventi non soggetti a comunicazione)

Attività libera (interventi non soggetti a comunicazione)

Testo unico edilizia - Dpr 380/2001 

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
(alinea così modificato dall' art. 54, comma 2, lett. c), legge n. 221 del 2015 )

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a) ;
(lettera modificata dall' art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 )
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
(lettera introdotta  dall' art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 )
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
(lettera modificata  dall' art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 )
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
(ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale; 
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al  decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 
(lettere da e-bis a e-quinquies introdotte dall' art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 )

Attività libera (interventi non soggetti a comunicazione)
Pubblicato e aggiornato: lunedì, 10 giugno 2019