Autorizzazione paesaggistica/Compatibilità paesaggistica

Descrizione breve
Autorizzazione paesaggistica/Compatibilità paesaggistica
Il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato?
NO
Il procedimento può concludersi con silenzio assenso?
NO
Riferimenti normativi
FONTI NORMATIVE STATALI
  • Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004;
  • Direttiva del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 22.01.2010;
  • D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 - Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del Decreto legislativo 42 del 2004.
  • Tabella allegata alla L. 28.02.1985, N. 47 recante “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie;
  • D.M. 26 09 1997 “Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione delle indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo”;
FONTI NORMATIVE REGIONALI
  • Legge regionale 31 Ottobre 1994, n. 63: “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”;
  • Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 112/1998;
  • Deliberazione G.C. 03.05.2001, n. 189 recante “Applicazione sanzione ex art. 164 del D.Lgs. 490/1999 “T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;
  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 3733 del 5 dicembre 2006: “Approvazione dello schema di accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione del Veneto”. Elenco delle opere soggette ad una "relazione paesaggistica semplificata" ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 12.12.2005.

o Allegato A -  DGR n. 3733 del 2006

  • LEGGE REGIONALE n. 1 del 12 gennaio 2009, art. 31
  • LEGGE REGIONALE n. 26 del 9 ottobre 2009, art. 5
  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 835 del 15 marzo 2010 Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146 c. 6 del Decreto legislativo 42 del 2004

La Direzione Urbanistica e Paesaggio ha effettuato tale verifica e la Giunta regionale con deliberazione n. 2945 del 14 dicembre 2010  ha preso atto dell'istruttoria svolta, incaricando il Dirigente della Direzione di approvarel’elenco degli enti idonei al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

  • Decreto del Dirigente n. 134 del 20 dicembre 2010 - Approvazione dell’elenco degli Enti idonei

o Allegato A - elenco degli Enti idonei

  • Nota n. 661447 del 21 dicembre 2010  di invio ai Comuni, alle Province e agli Enti Parco Regionali del  Veneto del decreto n. 134 del 2010 (prime indicazionioperative) 
  • Decreto del Dirigente n. 145 del 29 dicembre 2010 Integrazione elenco degli Enti idonei 
  • Decreto del Dirigente n. 1 del 10 gennaio 2011

Ulteriore integrazione elenco degli Enti idonei

Decreto del Dirigente n. 5 del 2 febbraio 2011  Rettifica elenco degli Enti idonei

Allegato A - elenco degli Enti delegati

Unità organizzativa responsabile

Unità organizzativa complessa Funzione Paesaggistiche

Dirigente Arch. Daniele Fiore  - Telefono 0424-519678

Tecnico istruttore: Dott.Montagna Paolo - Telefono 0424-519677

Email  p.montagna@comun.bassano.vi.it

Indirizzo: Bassano del Grappa - Piazza Castello degli Ezzelini, 11

Responsabile del procedimento

Dirigente   Arch. Daniele Fiore  - Telefono 0424-519678

Email  urbanistica@comune.bassano.vi.it     pec:  protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

Indirizzo: Bassano del Grappa - Piazza Castello degli Ezzelini, 11

Responsabile del provvedimento finale

Dirigente  Arch. Daniele Fiore - Telefono 0424-519678

Email  urbanistica@comune.bassano.vi.it     pec:  protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

Indirizzo: Bassano del Grappa - Piazza Castello degli Ezzelini, 11

Uffici per Informazioni

Servizio Pianificazione Urbanistica    sede:

Bassano del Grappa - piazza Castello degli Ezzelini,11

e-mail  urbanistica@comune.bassano.vi.it 

Orari di ricevimento tecnici istruttori: martedì e giovedì dalla 10: alle 12:00 (esclusivamente previa richiesta di appuntamento da richiedere direttamente al tecnico istruttore)

Modalità per ottenere informazioni

Unità organizzativa complessa Funzioni Paesaggistiche

Dott.Montagna Paolo - telefono 0424-519677

Email:  p.montagna@comune.bassano.vi.it

Sig. Maurizio Basso - 0424/519666

Email m.basso@comune.bassano.vi.it

Orari di ricevimento tecnici istruttori: martedì e giovedì dalla 10: alle 12:00 (esclusivamente previa richiesta di appuntamento da richiedere al tecnico istruttore)

Termine di conclusione

Autorizzazione Paesaggistica

 Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - parte terza beni paesaggistici artt. 131 e ss.).

L'interessato, oltre al titolo edilizio (S.C.I.A. o D.I.A., Permesso di Costruire,) dovrà acquisire preliminarmente il relativo nulla osta ai sensi dell'art. 146 del citato Codice.

L'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, prevede che sull'istanza di Autorizzazione Paesaggistica si pronunci l'autorità competente solamente dopo aver acquisito il parere vincolante del Soprintendente.

Conseguentemente l'interessato dovrà presentare apposita istanza in ordine alla quale verrà acquisito il parere della Commissione Edilizia Integrata (ai sensi della L. Reg. Ven. n. 63/94 e recepito dal R.E. del Comune di Bassano) e il parere vincolante della Soprintendenza ai BB.AA. e successivamente verrà emessa dal Comune la relativa Autorizzazione Ambientale che sarà poi trasmessa alla locale Soprintendenza e alla Regione del Veneto.

Ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D. Lgs. 42/2004 la Regione del Veneto ha approvato l'elenco degli enti idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie previste dal citato articolo, ovvero ad individuare gli enti ai quali, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 146 del Codice , la Regione Veneto può delegare le proprie funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio per i rispettivi territori, "... a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia".

Il Comune di Bassano del Grappa a far data dal 1 Gennaio 2011 è stato individuato tra gli enti idonei al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica (Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010). Il rilascio dell’ autorizzazione Paesaggistica può seguire un procedimento ordinario (disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 ed in vigore dall'1 gennaio 2010), oppure un procedimento in forma semplificata(introdotto dal D.P.R. 9/7/2010 n. 139 per gli interventi di lieve entità, in vigore dal 10/9/2010). L’autorizzazione paesaggistica è valida per 5 anni dalla data di rilascio. Decorso questo termine, se i lavori non sono stati effettuati o conclusi, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Autorizzazione paesaggistica semplificata

 Per gli interventi di lieve entità, indicati nell’allegato 1 del DPR 9/7/2010 n. 139, viene richiesta l'autorizzazione paesaggistica semplifica.

Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 4 del DPR 139/2010. Il progettista incaricato deve attestare la conformità urbanistico edilizia dell’intervento ed allegare una relazione paesaggistica in forma semplificata, secondo il modello allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005.

Se l’intervento contrasta con la normativa urbanistico edilizia viene comunicata dal Comune l’improcedibilità della domanda. L’autorizzazione rilasciata è immediatamente efficace.Per l’individuazione dei casi di esclusione della Procedura semplificata si veda la nota informativa presente alla voce Documenti correlati: “Elenco interventi con procedura semplificata”.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria

Per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non rientranti nella procedura semplificata. viene richiesta l'autorizzazione paesaggistica ordinaria Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004.

Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione paesaggistica del professionista, redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005, che costituisce il riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto.

L’autorizzazione rilasciata è immediatamente efficace.

Autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti

Solo in alcuni casi è possibile rilasciare, su apposita domanda un provvedimento di sanatoria in via successiva all'esecuzione dei lavori, che viene chiamato "accertamento di compatibilità paesaggistica". Le ipotesi sono espressamente previste dalla legge (art. 167, commi 4 e 5 del D.lgs.42/2004) e riguardano lavori di modesta entità, che non determinano aumento di volumi o superfici utili, impiego di materiali difformi dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata, ovvero opere di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Viene richiesto il preventivo parere vincolante della Soprintendenza e, solo se il parere risulta favorevole, viene rilasciato il provvedimento, che comporta anche il pagamento di una sanzione pecuniaria.

In caso di rigetto della domanda viene ordinata la demolizione delle opere abusive.

Potere sostitutivo in caso d'inerzia
Nome
Antonello
Cognome
Accadia
Modalità attivazione del potere sostitutivo

L'esercizio del potere sostitutivo deve essere attivato con richiesta del privato interessato al provvedimento indirizzato al Segretario Comunale

Segretario comunale - tel: 0424/519209

  mail: segretario@comune.bassano.vi.it

Modalità per effettuare i pagamenti

Versamento dei diritti di segreteria di (Euro 100,00 per Autorizzazione paesaggistica o 150,00 per Accertamento compatibilità paesaggistica) , diritti di segreteria, che dovrà essere effettuato utilizzando il sistema di pagamento online tramite la piattaforma PagoPA-MyPay a cui si accede dal sito ufficiale del Comune di Bassano del Grappa www.comune.bassano.vi.it alla voce "Pagamenti online" - “diritti di segreteria”- Tipologia di diritto “diritti in materia edilizia” indicando nella causale "Nome Cognome – Codice Fiscale – causale “diritti di segreteria  Domanda di Autorizzazione Paesaggistica/Domanda di accertamento Compatibilità Paesaggistica a nome xxx”.   

Atti e documenti da allegare

http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Per-l-impresa/Edilizia/Richiesta-di-autorizzazione-compatibilita-paesaggistica

Pubblicato: martedì, 24 settembre 2013 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 10 novembre 2021