Comune di Bassano del Grappa

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (BUR n. 23-1/2011)

Art. 7 - Modifiche alla  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  “Norme in materia di inquinamento acustico” e disposizioni per il rilancio delle attività economiche connesse al Distretto veneto della giostra.
 

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  , dopo le parole: “di emissione”  sono inserite le seguenti: “per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile” . 

2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 7  della  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  è inserito il seguente:

omissis (3) 

3. Il comma 3 dell’articolo 7 della  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  è abrogato.

4. Il comma 7 dell’articolo 7 della  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  è sostituito dal seguente: 

omissis (4) 

5. Il comma 8 dell’articolo 7 della  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  è abrogato.  

6. Alla lettera a) del comma 3 dell’ articolo 8  della  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  le parole: “da lire 200.000 a lire 1.000.000”  sono sostituite dalle seguenti: “da euro 300,00 a euro 900,00” . 

7. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 8 della  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  le parole: “da lire 1.000.000 a lire 2.000.000”  sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000,00 a euro 3.000,00” . 

8. Al fine della predisposizione di un piano particolareggiato per il rilancio delle attività economiche connesse, riferite al Distretto veneto della giostra, derivanti dagli effetti della semplificazione amministrativa introdotta, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a detto Distretto veneto della giostra, la somma di euro 30.000,00. 

9. Agli oneri finanziari di cui al comma 8 del presente articolo, per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione”. 

Pubblicato e aggiornato: martedì, 01 luglio 2014