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Edilizia Residenziale Pubblica

Le aree destinate ad interventi di Edilizia convenzionata all’interno dei P.U.A. di nuova espansione residenziale devono essere cedute in proprietà all’Amministrazione Comunale o a soggetti che l’Amministrazione stessa si riserva di comunicare a compimento delle procedure di selezione di evidenza pubblica.

Successivamente alla stipula notarile della Convenzione di lottizzazione e all’approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione da parte della Giunta Comunale, l’Amministrazione comunale predispone un apposito Bando di gara per l’assegnazione delle aree destinate ad edilizia convenzionata

L’assegnatario deve sottoscrivere preliminarmente all’assegnazione dell’area un formale impegno di adesione incondizionata alla convenzione sottoscritta per l’attuazione dello strumento attuativo e agli obblighi con la medesima stabiliti.

L’area è compravenduta al prezzo indicato nella relativa convenzione, con assunzione da parte e con onere della Ditta lottizzatrice della realizzazione delle opere di urbanizzazione qualora previsto.

Gli alloggi da realizzare devono corrispondere per caratteristiche e limiti di superficie complessiva a quelli realizzati in regime di edilizia residenziale agevolata e devono essere ceduti in proprietà o concessi in godimento o in locazione, secondo quanto stabilito dal bando di assegnazione delle aree a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 10.02.2004 ed in particolare:

  1. Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea purché in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
  2. Residenza anagrafica o attività lavorativa (esclusiva o principale) nel Comune di Bassano del Grappa, oppure di essere emigrati dal Comune da non oltre cinque anni dalla data di richiesta di acquisto di un alloggio convenzionato ex L.R. 42/99 o di adesione a cooperativa edilizia;
  3. Non titolarità di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, sito nel Comune di Bassano del Grappa;
  4. Per alloggio adeguato si intende l'abitazione che esclusi i vani accessori:
    1. ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un minimo di due vani ed un massimo di cinque vani)
    2. non ha parti in proprietà comune;
    3. è stata dichiarata agibile/abitabile;
    4. non sussistano sull'alloggio specifici diritti reali attribuibili ad altri soggetti (usufrutto, uso e abitazione)
    5. per nucleo familiare si intende quello costituito dal capo famiglia dal coniuge e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o dagli affiliati con lui conviventi e a carico.
  5. Non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita, come pure i componenti il proprio nucleo familiare sopra definito, di un alloggio costruito a totale carico o con il contributo o con finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico;
  6. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare concorrente, quale risulta dall'ultima dichiarazione rilasciata/presentata, non superiore al limite derivante dall'art. 28, comma 5 della L.R. 10/96 e successive modifiche o integrazioni. Ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione degli alloggi E.R.P.. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali.

I soggetti che acquistano gli alloggi in regime di edilizia convenzionata hanno l’obbligo di trasferirvi la residenza entro 12 mesi dalla data del certificato di agibilità dell’abitazione.

Il trasferimento e la locazione di tali alloggi possono avvenire conformemente alle vigenti disposizione di legge, come disciplinato nell’apposito atto convenzionale.

Il prezzo di cessione ed i suoi aggiornamenti, compreso il canone di locazione, sono determinati secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 42/99.

Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla convenzione impegnano, per la durata della convenzione stessa, oltre alla ditta concessionaria anche i successori e aventi causa nella proprietà dei fabbricati e degli alloggi e la convenzione deve pertanto essere trascritta nei Registri Immobiliari.

In caso di successiva cessione dell’alloggio entro la scadenza temporale della convenzione, il proprietario chiede, se del caso, l’aggiornamento del prezzo massimo di cessione e comunica al Comune la volontà di procedere al trasferimento.

L’amministrazione comunale può esercitare il diritto di prelazione sulla proposta di cessione dell’alloggio con apposita deliberazione di Giunta Comunale entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

per informazioni :

Area 5^ Urbanistica  - Sig.ra Scramoncin Sonia - tel 0424/519651 - email s.scramoncin@comune.bassano.vi.it

Allegati

autodichiarazione possesso requisiti del. G.C. 52/2004

comunicazione prezzo di cessione

richiesta determinazione prezzo massimo di cessione

Pubblicato: venerdì, 25 novembre 2011 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 24 agosto 2022