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Iscrizione all’Aire

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L’AIRE è L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero tenuta presso i Comuni e presso il Ministero dell’Interno.

Il cittadino italiano può iscriversi all’AIRE a seguito di trasferimento all’estero.

Iscriversi all'A.I.R.E. consente allo Stato Italiano di:

  1. garantire e facilitare l'esercizio dei diritti politici, tra cui il diritto di voto
  2. erogare i servizi amministrativi e gli interventi di assistenza previsti per i cittadini italiani residenti all'estero
  3. programmare in modo razionale gli interventi della Pubblica Amministrazione a favore delle comunità degli italiani residenti all'estero e consente ai cittadini iscritti di ottenere certificati e documenti, tra cui la carta d'identità cartacea (non la carta d'identità elettronica).

Non si devono iscrivere:

  1. i cittadini che si recano all'estero per periodi inferiori a dodici mesi
  2. i cittadini che si recano all'estero per lavori stagionali
  3. i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le eventuali persone conviventi che siano state correttamente notificate alle autorità locali

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'iscrizione avviene a seguito della dichiarazione di residenza all'estero resa all'ufficio consolare da persona legittimata a renderla, oppure ad iscrizione negli schedari consolari disposta d’ufficio dallo stesso ufficio consolare. L'ufficio consolare rilascia al dichiarante una copia del mod. CONS/01, in segno di ricevuta della stessa.

L'ufficio consolare è tenuto ad accertare la veridicità delle dichiarazioni che gli sono rese, anche con la collaborazione delle autorità locali.

L'art. 13, comma 1 lettera a) del D.P.R. 223/1989 prevede, altresì, la possibilità di effettuare la dichiarazione di trasferimento all'estero della residenza direttamente all'ufficio anagrafe del Comune. In tal caso l'interessato, deve comunque procedere all'iscrizione AIRE presso l'ufficio consolare competente entro 90 giorni.

L'iscrizione all'AIRE diventa esecutiva solo se il Comune riceve dal Consolato il mod. CONS01. Altrimenti, trascorso un anno dalla dichiarazione resa al Comune di residenza senza comunicazione alcuna da parte del Consolato, il cittadino viene cancellato per irreperibilità.

NOTA BENE: In caso di ulteriori variazioni anagrafiche o di stato civile spetta al cittadino italiano residente all'estero dichiararle all'ufficio consolare. Il Comune aggiornerà l'anagrafe a seguito di comunicazione che riceverà dal Consolato.

CAMBIAMENTO COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE (trasferimento AIRE/AIRE comune italiano)

I cittadini già iscritti nell'A.I.R.E. di un comune che per ragioni di famiglia o di convenienza vogliono cambiare Comune A.I.R.E.possono fare domanda di spostamento dell'iscrizione presso un altro comune, ma unicamente nei seguenti casi previsti dalla legge:

  • trasferimento nell'A.I.R.E. di un comune nella cui A.P.R. (Anagrafe della Popolazione Residente in Italia) sono iscritti membri del nucleo familiare (*)
  • trasferimento nell'A.I.R.E. di un comune nella cui A.I.R.E. sono già iscritti membri del proprio nucleo familiare (*)
  • trasferimento nel comune di nascita (persone nate in Italia) oppure nel comune di trascrizione dell'atto di nascita (persone nate l'estero) ai sensi dellart. 3 della Legge n. 15/1992

(*) Per nucleo familiare, in base a quanto contenuto nel D.L. n. 69/1988, s'intende quanto segue: "il nucleo familiare é composto dai coniugi, con esclusione del coniuge separato, e dai figli ed equiparati (art. 38 del D.P.R. n. 818/1957) di etá inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in sui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti ".

Per approfondimenti sull'iscrizione all'AIRE, si invita a prendere visione del sito del Ministero degli Affari Esteri ai seguenti link

https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/aire_0/

https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco

 Normativa di riferimento

L. n. 1228 del 24/12/1954

D.P.R. n. 200 del 05/01/1967

L. n. 470 del 27/10/1988

D.P.R. n. 223 del 30/05/1989

L. n. 104 del 27/05/2002

 

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Pubblicato: domenica, 17 dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: venerdì, 16 dicembre 2022