Cittadinanza

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Si può definire cittadinanza il rapporto consistente nell’appartenenza dell’individuo a una determinata comunità statale, fonte di acquisizione di doveri, di attribuzione di particolari facoltà e il riconoscimento di diritti inviolabili.

La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l’ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza, per il quale è cittadino italiano il figlio nato da padre e/o madre italiana.

La Cittadinanza Italiana si acquisisce automaticamente:

  • per filiazione “jure sanguinis ” o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre o da madre italiana è cittadino italiano dovunque avvenga la nascita;
  • per nascita sul territorio italiano “jure soli ” o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge del proprio Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
  • per riconoscimento di paternità o maternità da parte di un cittadino o una cittadina italiana o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione di un minore;
  • per adozione, da parte di un cittadino o cittadina italiana, di un minore.

La Cittadinanza Italiana si può acquisire su istanza da presentare in Comune nei seguenti casi:

  1. RICONOSCIMENTO A STRANIERO RESIDENTE, DISCENDENTE DA AVO ITALIANO (Art. 1 e 7 legge 555/1912; art. 1 legge 91/1992; Circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 del 08.04.1991)

Si tratta di un istituto che non concede o conferisce la cittadinanza italiana ma piuttosto di un procedimento teso a verificare se i discendenti di un cittadino italiano emigrato all’estero abbiano mantenuto e quindi trasmesso di generazione in generazione la cittadinanza italiana.

 

A CHI SI RIVOLGE

Ai cittadini stranieri residenti nel Comune di Bassano del Grappa che siano discendenti da italiani emigrati all’estero

 

Sono richiesti i seguenti documenti:

  • atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto cittadinanza italiana;
  • atti integrali di matrimonio e morte dell’avo italiano, qualora trattasi di atti formati all’estero dovranno essere muniti di traduzione e di opportune legalizzazioni;
  • atti integrali di nascita, matrimonio e morte di tutti i discendenti in linea retta dell’avo italiano;
  • atto integrale di nascita ed eventuali atto integrale di matrimonio del richiedente il riconoscimento cittadinanza italiana,
  • certificato negativo di naturalizzazione del Paese straniero rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione. Qualora l’ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all’estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.

Si sottolinea che:

- gli atti di stato civile formati all’estero dovranno essere prodotti in forma integrale (non verranno accettati certificati e/o estratti) e dovranno essere muniti di idonea traduzione e legalizzazioni;

- la data di emissione di tutti gli atti presentati a corredo dell’istanza di riconoscimento non dovrà eccedere i 6 mesi;

- la richiesta di riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis può essere inoltrata ad un qualsiasi comune italiano di residenza o alla rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale.

 

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO

È’ necessario fissare preventivamente l’appuntamento esclusivamente tramite il servizio di prenotazione on line

Per informazioni contattare il competente Ufficio di Stato Civile, al n. 0424 519385 (int. 3 – tasto 4) nei seguenti orari:

 

- martedì dalle 8.30 alle 12.30,

- mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10.00

- giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

 

Oppure inviando una e-mail a: statocivile@comune.bassano.vi.it

  1. 2.       ACQUISTO CON MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ PER STRANIERO NATO IN ITALIA (art. 4, co. 2 L. n. 91/1992)

La legge 5 febbraio del 1992, n. 91, all’articolo 4, comma 2, stabilisce che gli stranieri nati in Italia e regolarmente residenti dalla nascita, possano diventare cittadini italiani per elezione, con una dichiarazione di volontà da rendere entro un anno dal compimento dei diciotto anni.

 

A CHI SI RIVOLGE

Cittadino straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età.
La dichiarazione di volontà dev'essere manifestata dal compimento dei 18 anni ed entro il compimento dei 19 anni di età.

 

Sono richiesti i seguenti documenti:

 

  • passaporto (o documento di identità del paese di origine, se cittadini comunitari);
  • permesso di soggiorno individuale (o attestato di soggiorno, se cittadini comunitari);
  • ogni idonea documentazione (es. certificati di frequenza scolastica, certificati di vaccinazione, ecc.), utile a dimostrare la regolare permanenza in Italia dalla nascita alla maggiore età;
  • istanza mediante modulo debitamente compilato (ved. allegati)

 

Dopo che l'Ufficio avrà accertato il possesso di tutti i requisiti, si dovrà versare un contributo di euro 250,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell’Interno, al fine di rendere la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana.

 

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO

È’ necessario fissare preventivamente l’appuntamento contattando il competente Ufficio di Stato Civile, al n. 0424 519385 (int. 3 – tasto 4) nei seguenti orari:

 

- martedì dalle 8.30 alle 12.30,

- mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10.00

- giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

 

Oppure inviando una e-mail a: statocivile@comune.bassano.vi.it

La Cittadinanza Italiana si può acquisire su istanza da presentare alla Prefettura di Vicenza nei seguenti casi:

  1. 1.       ACQUISTO PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (Art. 5 L. n. 91/1992)

Il coniuge straniero di cittadino italiano può richiedere la concessione della cittadinanza italiana se risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni oppure se risiede all’estero dopo 3 anni dalla data di matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dal matrimonio o adottati.
Il vincolo del matrimonio deve rimanere fino al momento dell’adozione del provvedimento di concessione.

L’acquisto della Cittadinanza Italiana avviene tramite l’emissione di un Decreto del Prefetto che verrà notificato dal Comune, una volta ricevuto dalla Prefettura, direttamente all'interessato con l'indicazione delle istruzioni per la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n.91.

  1. 2.       ACQUISTO PER RESIDENZA IN ITALIA (Art. 9 L. n. 91/1992)

La cittadinanza può essere concessa:

–         allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;

–         al cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea che risiede da almeno 4 anni nel territorio italiano;

–         all’apolide o rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;

–         allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;

–         allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione;

–         allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

L’acquisto della Cittadinanza Italiana avviene tramite l’emissione di un Decreto del Presidente della Repubblica che verrà notificato dal Comune, una volta ricevuto dalla Prefettura, direttamente all'interessato con l'indicazione delle istruzioni per la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n.91.

RIACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA: 

Coloro che trasferitisi all’estero, abbiano perso la cittadinanza italiana per una qualsiasi causa, al loro rientro in Italia la riacquistano o tramite dichiarazione da rendersi entro un anno dal rientro, o automaticamente a cura dell’Ufficio Cittadinanze del Comune di residenza.

A CHI SI RIVOLGE

Agli stranieri nati cittadini italiani alla nascita che successivamente l’abbiano persa e che rientrino in Italia

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO

È necessario fissare preventivamente l’appuntamento contattando il competente Ufficio di Stato Civile, al n. 0424 519385 (int. 3 – tasto 4) nei seguenti orari:

 

- martedì dalle 8.30 alle 12.30,

- mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10.00

- giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

 

Oppure inviando una e-mail a: statocivile@comune.bassano.vi.it

 

Riacquisto per Dichiarazione entro un anno dal rientro

Sono richiesti i seguenti documenti:

 

La documentazione da reperire, anche direttamente dall’Ufficio Cittadinanze, per poter prestare la dichiarazione intesa ad ottenere il riacquisto della cittadinanza:

1. certificato di residenza;
2. atto di nascita o documentazione da cui risulti la condizione di ex cittadino italiano;
3. documentazione che attesti l’attuale cittadinanza;
4. dimostrazione della regolarità di soggiorno sul territorio italiano
5. ricevuta versamento del contributo di € 250 sul c.c. 809020 intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza

Dopo aver raccolto la dichiarazione da parte dell’interessato l’Ufficio Cittadinanze effettuerà le conseguenti comunicazioni dell'esito di accertamento agli organi competenti.
A partire dal giorno successivo della dichiarazione la cittadinanza italiana è riacquistata.

RIACQUISTO PER AUTOMATISMO DOPO UN ANNO DAL RIENTRO IN ITALIA

Sono richiesti i seguenti documenti:

La documentazione da reperire, anche direttamente dall’Ufficio Cittadinanze, per poter prestare la dichiarazione intesa ad ottenere il riacquisto della cittadinanza:

1. certificato di residenza;
2. atto di nascita o documentazione da cui risulti la condizione di ex cittadino italiano;
3. documentazione che attesti l’attuale cittadinanza;
4. dimostrazione della regolarità di soggiorno sul territorio italiano

 

L’Ufficio Cittadinanze dopo aver verificato che l’ex cittadino italiano non abbia manifestato dopo il suo rientro in Italia la volontà di non riacquistare la cittadinanza italiana, procederà a predisporre apposita attestazione sindacale di riacquisto cittadinanza e ad effettuare le conseguenti comunicazioni agli organi competenti.
Il riacquisto della cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo all’anno di residenza.

 

LA PERDITA DELLA CITTADINANZA

Nonostante la legge 5 febbraio 1992, n. 91 preveda la possibilità di possedere più cittadinanze ci sono dei casi in cui il cittadino può perdere la cittadinanza italiana.

Ad eccezione di quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 91/92 e dall’art. 3 n. 3 della medesima legge, il cittadino italiano può incorrere nella perdita della cittadinanza italiana nei casi in cui acquisti la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963.

Già alcuni Stati stanno denunciando detta convenzione in quanto ormai anacronistica considerato che le normative degli stati europei ammettono il possesso di più cittadinanze.

La convenzione trova applicazione tra i seguenti stati: Austria, Belgio, Danimarca, Francia,  Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Irlanda.

La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con Legge 4 ottobre 1965, n. 876.

 

 LA RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA

Art.11 - Il cittadino italiano che intende rinunciare alla cittadinanza  può farlo a condizione che sia in possesso di altra cittadinanza (da dimostrare con adeguata documentazione) e risieda o stabilisca la sua residenza all’estero.

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza verrà fatta in questo ultimo caso davanti al Console competente.

Può, una volta raggiunta la maggiore età, rinunciare alla cittadinanza il figlio minore di chi acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana.

Non ci sono limiti temporali per la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di chi l’ha acquistata durante la minore età a seguito di acquisto o riacquisto del o dei genitori.

DOVE

Ufficio di Stato Civile   - Via Verci, 33 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

Pubblicato: mercoledì, 20 dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: martedì, 13 settembre 2022