Ti trovi in:

Home » Impresa / SUAP » Edilizia » Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) » Riferimenti Normativi » Delibera Giunta Regionale n.622 del 29 aprile 2014

Delibera Giunta Regionale n.622 del 29 aprile 2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 622 del 29 aprile 2014
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

La Regione Veneto con  Dgr 29 aprile 2014, n. 622 in vigore dal 27 maggio precisa che, ai sensi delle norme nazionali e di quelle regionali gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche non necessitando di autorizzazione non rientrano nell'AUA.

"Con d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 è stato adottato il "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

La ratio   del regolamento è quella di introdurre strumenti di semplificazione atti a facilitare gli adempimenti amministrativi contemplati dalle vigenti normative in materia ambientale per gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.); con ciò si è introdotto un nuovo procedimento al termine del quale si emette una nuova autorizzazione unica, la c.d. Autorizzazione Unica Ambientale (d'ora in poi: A.U.A.), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale specificamente indicati dal regolamento in parola."

"In considerazione di quanto emerso in sede interregionale e dal confronto con i Ministeri competenti, la Regione del Veneto ha pertanto disposto, con DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013, le prime indicazioni ed i primi indirizzi applicativi per accompagnare il processo di attuazione del regolamento, al fine di semplificare più possibile la procedura amministrativa qualora sia richiesta pluralità di titoli autorizzativi.

Inoltre, tenuto conto dell'assetto complessivo delle competenze in materia ambientale ed anche di quanto chiarito a livello interpretativo con circolare 7 novembre 2013, n. 49801 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59", la Regione ha rilevato, dalle prime applicazioni in materia di A.U.A., una serie di problematiche non prevedibili ad un'attenta lettura del dettato normativo nazionale ed alla sua specificazione a livello regionale. L'estrema varietà della casistica reale, infatti, impone alla normativa regionale di conciliare la molteplicità dei casi che si prospettano e la ratio   semplificatrice che sottende al regolamento, mai dimenticando l'aspetto che deve sempre e comunque governare l'intero procedimento, ossia l'ambiente con le implicazioni su di esso derivanti.

Per questi motivi, alla luce delle iniziali esperienze e delle prime effettive applicazioni della DGRV n. 1775 del 2013, del risultato di raccordi istituzionali tra Regioni, nonché delle problematiche evidenziate dalle associazioni di categoria soprattutto in tema di scarichi, si rende necessario chiarire alcuni aspetti al fine di rispondere, nel miglior modo possibile, alla duplice esigenza di garantire la tutela dell'ambiente e ridurre contestualmente gli oneri burocratici a carico delle imprese, siano esse operatori privati o pubblici.

A tale proposito, si precisa che fondamentale per l'assoggettamento o l'esclusione di un'attività nel/dal procedimento di A.U.A. è senza dubbio il concetto di impresa, ribadendo fermamente che non vi sia differenza tra soggetto gestore privato o pubblico: l'applicazione del regolamento dipende dall'essere l'attività un'attività di impresa determinante implicazioni per l'ambiente. Anche se esercitata da un soggetto pubblico, tale attività sarà soggetta ad A.U.A..

Nel definire i destinatari del nuovo procedimento autorizzativo il regolamento suindicato, all'art. 1 - Ambito di applicazione  , lega le due categorie di soggetti interessati dalla congiunzione aggiuntiva "nonché"  , la quale implica carattere assorbente e non cumulativo del secondo requisito rispetto al primo; saranno, dunque, soggetti ad A.U.A. gli impianti produttivi di tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) che non siano soggetti ad A.I.A.."

"Per quanto riguarda gli scarichi idrici, la cui autorizzazione, ai sensi della lettera a) dell'art. 3 del d.P.R. n. 59 del 2013, è sostituita dall'A.U.A., è opportuno fornire le seguenti precisazioni al fine di dare corretta attuazione alle previsioni del decreto, tenendo conto delle disposizioni nazionali e di quelle regionali vigenti in materia.

Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'art. 124, comma 1, prevede quale regola generale che "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati  ".

Tuttavia lo stesso articolo, al comma 4, specifica che "in deroga a quanto previsto al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito  ". Previsione che, peraltro, trova testuale conferma nel comma 2 dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

La Regione del Veneto, in attuazione a quanto disposto dall'art. 101, comma 7, lettera e), ha individuato all'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (d'ora in poi: P.T.A.), approvato con DCR n. 107 del 5 novembre 2009, le acque reflue "aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche  " che ai fini della disciplina "degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche  ". Trattasi di tipologie di acque i cui scarichi provengono da attività produttive generalmente a basso impatto ambientale.

Il comma 3 dell'art. 124, inoltre, prevede che "il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia  ".

Pertanto, alla luce delle disposizioni di cui sopra, per gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura non dovrà essere emesso alcuno specifico atto autorizzativo, bensì solo unconsenso/nulla-osta, senza scadenza, rilasciato dal gestore del Servizio Idrico Integrato, finché non intervengano variazioni significative dello scarico.

Per quanto riguarda invece gli scarichi domestici recapitanti in corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura, e segnatamente in corpo idrico superficiale ovvero sul suolo, l'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., così come modificato al punto 6 dalla DGRV n. 842 del 15 maggio 2012, dispone che l'autorizzazione di competenza comunale per lo scarico di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. (abitanti equivalenti) inferiore a 50, può essere compresa nel permesso di costruire, ha validità 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono significative variazioni in generale delle caratteristiche dello scarico.

Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non sono dunque soggetti ad autorizzazione; di conseguenza gli stessi non rientrano nella disciplina dell'A.U.A..

Restando al tema degli scarichi idrici, la Regione del Veneto, all'art. 39, comma 3, del P.T.A. dispone che lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio, nelle ipotesi contemplate dalle lettere dalla a) alla e), è soggetto al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 113, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 152 del 2006.

L'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 39 prevede altresì che "l'autorizzazione allo scarico in questione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia di materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia  ".

L'eventualità normativamente prevista di tacito rinnovo dell'autorizzazione considera le suddette acque quali tipologie il cui scarico non necessita di particolari autorizzazioni nel lungo periodo, salvo che per le modificazioni di cui sopra. Subordinare i suddetti scarichi ad A.U.A. finirebbe per appesantire il procedimento autorizzatorio semplificato previsto dal medesimo art. 39.

Per converso, rientra nella disciplina dell'A.U.A. l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento prevista dall'art. 113, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e disciplinata dall'art. 39, comma 1, delP.T.A.."

Allegati

Pubblicato e aggiornato: mercoledì, 16 luglio 2014