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Bonus Facciate

Immagine decorativa

La Legge di Bilancio 2020 ha istituito il cd. “bonus facciate ”, agevolazione fiscale che consiste in una detrazione dall’imposta sui redditi concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Secondo l’art. 1, comma 219, tale misura si applica ad “…edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444… ”.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/

La Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate, del 14.02.2020, al paragrafo 2, ha precisato che: “…la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai Regolamenti Edilizi Comunali… ”.

L’art. 63 del Regolamento Edilizio Comunale stabilisce quanto segue:
…a) Le Z.T.O. CS (Centro Storico ), NS (Nuclei storici minori), CM (Ville e complessi monumentali ), Vca (Verde di contesto – parchi, giardini e contesti di particolare valore ambientale e paesaggistico) e VCc (Verde di contesto – aree a verde privato da conservare) vanno considerate come Z.T.O. di tipo “A centro storico”;
b) Le Z.T.O. definite residenziali soggette a I.E.D. dal P.I. ed indicate con le sigle: R/n e tutte le zone VCb (aree di pertinenza funzionale e formale dell’edificio), vanno considerate come Z.T.O. di tipo “B completamento”… ”.

Si pubblica, pertanto, la planimetria ricognitiva, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 928 del 18.06.2020, delle Zone Territoriali Omogenee del Piano degli Interventi da considerare, in base al citato art. 63 del Regolamento Edilizio Comunale, come Zone A e B secondo la classificazione del D.M. 1444/1968.

Si evidenzia, altresì, che il Comune non può emettere “certificazioni urbanistiche ”, che non siano state previste dalla legge; in particolare, secondo l’art. 30 del DPR 380/2001, i Certificati di Destinazione Urbanistica sono rilasciati dall’Ente solo se finalizzati alla stipula di “…atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni… ”. Pertanto il Comune non emette certificazioni funzionali all’applicazione del bonus facciate.

Allegati

Planimetria zone da art. 63 Regolamento Edilizio Comunale considerate A e B

Indicazioni pratica edilizia per manutenzione facciate edifici vincolati

Pubblicato: venerdì, 06 marzo 2020 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 26 maggio 2021