Permesso di Costruire

Descrizione breve
Permesso di Costruire
Il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato?
NO
Il procedimento può concludersi con silenzio assenso?
SI
Riferimenti normativi

articolo 20 del Decreto del presidente della Repubblica n. 380/2001 e s.m.i.

Unità organizzativa responsabile

Dirigente Arch. Daniele Fiore   - Telefono 0424-519678

Email  urbanistica@comune.bassano.vi.it     pec: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

Indirizzo: Bassano del Grappa

Piazza Castello degli Ezzelini, 11

Responsabile del procedimento

Area Quinta - Servizio Edilizia Privata e Pianificazione attuativa

Dott. Renzo Cortese - 0424/519668

e-mail  r.cortese@comune.bassano.vi.it

Responsabile del provvedimento finale

Dirigente Arch. Daniele Fiore   - Telefono 0424-519678

e-mail  urbanistica@comune.bassano.vi.it     pec: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

Indirizzo: Bassano del Grappa

Piazza Castello degli Ezzelini, 11

Uffici per Informazioni

Sportello Unico per l’Edilizia    sede:

Bassano del Grappa

piazza Castello degli Ezzelini,11

e-mail  urbanistica@comune.bassano.vi.it 

Orari di apertura sportello per il pubblico:

dal Martedì al Giovedì dalla 09:30 alle 12:00

Modalità per ottenere informazioni

Segreteria dell'Area V - tel: 0424/519678 - 0424/519651 - 0424/519654

Orari di ricevimento tecnici istruttori: martedì e giovedì dalla 9.30: alle 12:00 (esclusivamente previa richiesta di appuntamento da richiedere al tecnico istruttore)

Orari di ricevimento telefonico tecnici: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 9:30

Termine di conclusione


(articolo così sostituito dall'art. 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell' articolo 11 , va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. 
(comma così modificato dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012)

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli  articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all' articolo 5, comma 3 , i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
(comma così modificato dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012)

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli  articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’ articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990 , e successive modificazioni.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012)

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli  articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’ articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990 , e successive modificazioni. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
(comma così sostituito dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012)

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
(comma così sostituito dall' art. 30, comma 1, lettera d), legge n. 98 del 2013 )

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all' articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241  e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall' articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  e successive modificazioni.
(comma così sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera d), legge n. 98 del 2013)

10. (comma abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera d), legge n. 98 del 2013)

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all' articolo 22, comma 7 , è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Potere sostitutivo in caso d'inerzia
Nome
Antonello
Cognome
Accadia
Modalità attivazione del potere sostitutivo

L'esercizio del potere sostitutivo deve essere attivato con richiesta del privato interessato al provvedimento indirizzato al Segretario Comunale

Segretario comunale - tel: 0424/519209

  mail: segretario@comune.bassano.vi.it

Modalità per effettuare i pagamenti

Versamento dei diritti di segreteria, che dovrà essere effettuato utilizzando il sistema di pagamento online tramite la piattaforma PagoPA-MyPay a cui si accede dal sito ufficiale del Comune di Bassano del Grappa www.comune.bassano.vi.it alla voce "Pagamenti online" - “diritti di segreteria”- Tipologia di diritto “diritti in materia edilizia” indicando nella causale "Nome Cognome – Codice Fiscale – causale “diritti di segreteria PDC a nome xxx”

Versamento del contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del D.P.R. n° 380/2001 e dalla Legge Regionale n. 61/85 e/o monetizzazioni standard/parcheggi privati che dovrà essere effettuato utilizzando il sistema di pagamento online tramite la piattaforma PagoPA-MyPay a cui si accede dal sito ufficiale del Comune di Bassano del Grappa www.comune.bassano.vi.it alla voce "Pagamenti online" - “contributo di costruzione” distintamente per tipo di contributo

Atti e documenti da allegare

http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Per-l-impresa/Edilizia/Permesso-di-costruire

Modulistica

diritti di segretria - allegato A delibera 4 del 07.01.2020

Pubblicato: lunedì, 23 settembre 2013 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 10 novembre 2021