Risposta quesiti

Sono pervenuti alcuni quesiti inerenti la definizione di servizio analogo nei requisiti di partecipazione di cui ai punti 11.3.1 e 11.4. Trattandosi di quesiti di interesse generale si fornisce di seguito la risposta.

In applicazione della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato la nozione di servizio analogo non può essere assimilata a quella di servizi identici, dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor  partecipationis , che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo. Devono ritenersi servizi analoghi quelli il cui svolgimento richiede le stesse professionalità previste nel capitolato speciale per il servizio oggetto di gara e che consistono in un servizio di pronta accoglienza temporanea e di residenzialità notturna per soggetti in condizione di disagio sociale per varie problematiche e povertà estreme.Rimane comunque nella competenza dell’organo incaricato la valutazione sulla qualificazione di servizio analogo.

Pubblicato e aggiornato: venerdì, 29 gennaio 2016