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Convivenze di fatto – istituzione/scioglimento

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Ai fini della costituzione di una convivenza di fatto devono sussistere tutti questi requisiti in capo a due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale:

- assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;

- coabitazione tramite la previa iscrizione anagrafica nel Comune di Bassano del Grappa, al medesimo indirizzo di residenza.

NOTA BENE: I cittadini non aventi la cittadinanza italiana, che siano stranieri o comunitari, oltre alla previa regolarità del soggiorno, cui è subordinata l'iscrizione anagrafica, devono comprovare lo stato libero mediante la produzione di idonea documentazione originale rilasciata dalle loro autorità competenti, ai sensi della legge 218/1995, articoli 24 e seguenti (es. attestazioni consolari stato libero)

Diritti dei conviventi

In caso di malattia o ricovero: diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private nonché possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi e per le modalità funerarie.

In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;

In caso di decesso del convivente titolare del contratto diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite.

Rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.

Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare.

Diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti.

In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438, 2° comma, del C.C. (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli). Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 c.c. non siano in grado di farlo. In base all’articolo citato i conviventi si collocano al penultimo posto, prima dei fratelli;

ISTITUZIONE DI UNA CONVIVENZA DI FATTO

Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi compilando il modulo Dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto (vedi modulistica sotto riportata) tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale da presentare assieme alle copie dei documenti di identità.

N.B. La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

allo sportello SOLO SU APPUNTAMENTO presentandosi con gli originali e copia dei documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.

L'inoltro via mail è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  • acquisizione attraverso scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti, e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC;
  • sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC.

 SCIOGLIMENTO DI UNA CONVIVENZA DI FATTO

Per la richiesta di scioglimento della convivenza di fatto compilare il modulo Dichiarazione anagrafica per la cessazione della convivenza di fatto da presentare assieme ai documenti di identità dei dichiaranti.

La richiesta dovrà essere inviata con le stesse modalità indicate per la dichiarazione di convivenza.

  • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di
  • Bassano del Grappa di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale

(cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.

PER INFORMAZIONI

Ufficio Anagrafe  - Via Verci, 33 - 36061 Bassano del Grappa

Telefonare al n. 0424/519385

Orario per richiedere informazioni
Martedì dalle 8.30 alle 12.30
Mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10.00
Giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Fax 0424/519314

Email  anagrafe@comune.bassano.vi.it

PEC:   protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it   

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Martedì dalle 8.30 alle 12.30
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CONTRATTO DI CONVIVENZA 
 

I conviventi hanno la facoltà di regolare i loro rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza stipulato in forma scritta mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato, a pena di nullità.

Il professionista, ai fini dell’opponibilità ai terzi, dovrà trasmettere una copia, entro dieci giorni dalla stipula, al Comune di residenza dei conviventi per la registrazione in anagrafe, tramite PEC in formato pdf p7m con firma digitale, al seguente indirizzo: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

Contenuto del contratto

Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto stesso e può contenere:

l’indicazione della residenza;

le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;

il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione.

Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Nullità del contratto

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  • se una delle parti è minorenne;
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Risoluzione del contratto

  • per accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

 

 

Normativa

Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016

Circolare n. 7 dell'1.06.2016 del Ministero dell’Interno

 

MODULISTICA

Pubblicato: lunedì, 18 dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: martedì, 20 dicembre 2022