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Passaggio di proprieta’ di beni mobili registrati

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L'art. 7 del D.L. 04/07/2006 n. 223 ha esteso agli uffici comunali ed agli sportelli telematici dell'automobilista, la facoltà di procedere all'autenticazione delle firme dei venditori su atti e dichiarazioni inerenti l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi, (con esclusione del certificato di proprietà digitale).

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad un documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

REQUISITI
Per le persone fisiche firma il titolare del bene mobile registrato che si intende alienare.

  • In luogo del titolare può firmare altra persona munita di apposita procura o il tutore, in sostituzione del soggetto interdetto
  • Nel caso in cui il bene mobile registrato sia intestato non ad una persona fisica ma ad una società, la firma deve essere apposta dal titolare o dal legale rappresentante della stessa, che dovrà comprovare il suo titolo con mezzi idonei (visura camerale, certificato della Camera di Commercio).
  • Nel caso di regime patrimoniale di comunione dei beni, occorre l’autenticazione delle firme di entrambi i coniugi.
  • Nel caso in cui il venditore sia un cittadino extracomunitario, questi dovrà produrre in originale il suo permesso di soggiorno.
  • Nel caso di veicolo immatricolato prima del 1994 (senza Certificato di proprietà), dovranno essere autenticate le firme sia dell'acquirente che del venditore, in doppio originale.

Non è possibile autenticare le firme presso gli uffici comunali, perché di competenza notarile, per:

  • atti di cancellazione di ipoteca
  • atti di costituzione di diritto di usufrutto ed uso
  • atti di rettifica di atti precedentemente autenticati da notai
  • procure a vendere

La firma dovrà essere apposta dinanzi al funzionario incaricato dopo che il richiedente ha compilato sul retro dell’atto di proprietà del veicolo i propri dati identificativi e quelli dell’acquirente nonche’ l’importo del prezzo di vendita.

E' opportuno ricordare che l'acquirente, per non incorrere in sanzioni, entro 60 giorni dalla data dell'autentica della firma sull'atto di vendita, dovrà registrare il passaggio di proprietà ed aggiornare la carta di circolazione presso l'Ufficio Provinciale ACI della Provincia in cui risiede il venditore intestatario del veicolo al P.R.A. o presso uno degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA).

 

Normativa di riferimento

D.P.R. 26.10.1972, n.642 (Tabelle A e B)

D.P.R. 28.10.2000, n.445

D.L. n. 04.07.2006, n. 223, art. 7

 

COSA OCCORRE

L'interessato deve presentarsi personalmente allo sportello, SOLO SU APPUNTAMENTO, munito di:

  • un documento valido e codice fiscale da esibire in originale (portare anche le copie)
  • copia della carta di identita’ e copia del codice fiscale dell’acquirente.

 

COSTO

Nelle autentiche di firma previste dall'art. 7 del D.L. n. 223/2006, l'atto è in bollo e l'utente dovrà, in tal caso, munirsi privatamente della marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sull'atto mentre l'autenticazione della firma è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari a Euro 0,52.

 

TEMPISTICA

ALLO SPORTELLO: immediato.

PER INFORMAZIONI

Ufficio Anagrafe  - Via Verci, 33 - 36061 Bassano del Grappa

Telefonare al n. 0424/519385 attivo il martedì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

Fax 0424/519314

Email  anagrafe@comune.bassano.vi.it

PEC:   protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it   

PER APPUNTAMENTI

PRENOTAZIONE TELEFONICA AL N. 0424/519398 attivo il martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dal mercoledì al venerdì dalle 8.30 alle 10.00

PRENOTAZIONE ON LINEVai al link   Prenotazioni  

Pubblicato: lunedì, 18 dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: venerdì, 16 dicembre 2022