Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)
Allo scopo di favorire un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto della legge con Deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 12/12/2017 è stata prevista la possibilità di segnalare le anomalie, sintomatiche di fenomeni o eventi corruttivi, di cui il dipendente venga direttamente a conoscenza, anche in modo casuale, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative. Ciò nella convinzione che la prevenzione dei fenomeni corruttivi è attività che deve essere svolta da tutto il personale dell'ente.
Le anomalie oggetto di segnalazione comprendono sia le situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Le segnalazioni dovranno essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche. Per questo non saranno prese in considerazione segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.
Il segnalante è tutelato da varie misure di protezione: per evitare che il dipendente rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro il procedimento di gestione della segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla sua ricezione e in ogni fase successiva. Il dipendente è, altresì, tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di "misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". La tutela trova naturalmente un limite nei "casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione".