Riconoscimento figlio/a
Il riconoscimento del figlio non nato in costanza di matrimonio può essere effettuato avanti all’Ufficiale di Stato civile (art. 250 e seguenti c.c.) nei seguenti modi:
- Al momento della nascita contestualmente alla dichiarazione di nascita ;
- Prima della nascita, durante la gestazione, davanti all’Ufficiale di Stato Civile di qualsiasi Comune Italiano:
- dalla sola madre*
- da entrambi i genitori
* Se il riconoscimento è della sola madre, l’eventuale successivo riconoscimento da parte del padre può avvenire solamente con l’assenso della madre.
Sono richiesti i seguenti documenti:
- documento di identità valido del/i genitore/i;
- certificato medico, in originale, attestante il periodo di gestazione, oltre ai documenti indicati dall'ufficio in relazione alla singola situazione;
3. Dopo la nascita:
- dalla sola madre
- da entrambi i genitori
- dal solo padre
Se il riconoscimento è di un solo genitore, l’eventuale successivo riconoscimento del figlio minore di 14 anni, da parte dell’altro genitore, può avvenire solamente con l’assenso del primo genitore che ha riconosciuto il figlio. In caso di diniego dell'assenso, il genitore che intende effettuare il riconoscimento può ricorrere al giudice competente. Il riconoscimento del figlio maggiore di 14 anni non produce effetto senza il suo consenso.
COME SI ACCEDE AL SERVIZIO
È necessario fissare preventivamente l’appuntamento contattando il competente Ufficio nascite di Stato Civile, al n. 0424 519385 (int. 3 – tasto 1) nei seguenti orari:
- martedì dalle 8.30 alle 12.30,
- mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10.00
- giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
Oppure inviando una e-mail a:
statocivile@comune.bassano.vi.it
ATTRIBUZIONE DEL COGNOME
In forza della sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale “il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine da loro deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due”. Il figlio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo. Dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria.
Se il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, per ottenere un eventuale cambio di cognome del figlio, i genitori devono presentare istanza al Tribunale ordinario. In caso di riconoscimento successivo di figlio maggiorenne, è facoltà di quest'ultimo chiedere all'ufficiale dello stato civile il cambio di cognome.
L’attribuzione del cognome di cittadini non italiani segue la normativa del paese di appartenenza.
DOVE
Ufficio di Stato Civile - Via Verci, 33 - 36061 Bassano del Grappa (VI)