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Separazione e Divorzio

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La Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi o ex coniugi di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio mediane negoziazione assistita davanti all’avvocato (art. 6) o mediante accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile (art.12).

A CHI SI RIVOLGE

  • Avvocati;
  • Coniugi che vogliono separarsi consensualmente o chiedere il divorzio congiunto o modificare le condizioni di separazione; ex coniugi che vogliono modificare le condizioni di divorzio, purchè:

- Il matrimonio sia stato celebrato nel Comune di Bassano del Grappa;

- Uno dei due coniugi sia residente nel Comune di Bassano del Grappa;

- L’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o altri riti religiosi o all’estero (da due cittadini italiani o uno italiano e uno straniero) sia stato trascritto nel Comune di Bassano del Grappa.

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO

È necessario fissare preventivamente l’appuntamento contattando il competente Ufficio di Stato Civile, al n. 0424 519385 (int. 3 – tasto 3) nei seguenti orari:

 

- martedì dalle 8.30 alle 12.30,

- mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10.00

- giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

 

Oppure inviando una e-mail a: statocivile@comune.bassano.vi.it

 

Accordo dinnanzi l’Ufficiale di Stato Civile 

Si può ricorrere a tale modalità semplificata quando i coniugi richiedenti non abbiano in comune figli minori o maggiorenni incapaci/portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale
Il giorno concordato l'Ufficiale di stato civile riceve da ciascuna parte personalmente (non è ammessa delega) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedere allegati: Separazione - Divorzio ), sulla base della quale redige l'accordo, che dev'essere sottoscritto da tutti i comparenti.
Quindi concorda la data per un secondo appuntamento (non prima di 30 giorni) in cui i due coniugi si presentano per confermare l'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. 
Alla data della redazione dell'accordo deve risultare già assolto l'obbligo di pagamento del diritto fisso pari ad euro 16,00.

Accordo mediante negoziazione assistita davanti all’avvocato

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi a un avvocato, per la verifica dei presupposti di legge e per gli adempimenti previsti.

Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (ex art. 3, 3° comma della Legge 104/92) ovvero economicamente non autosufficienti.

L'accordo deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, che autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli o in assenza di essi comunica il nulla osta qualora non ravvisi irregolarità.

Gli avvocati delle parti entro 10 giorni dall' avvenuta comunicazione dell'autorizzazione / nulla osta all'accordo devono trasmettere copia autentica della convenzione all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, compilando l’apposito modulo presente nella sezione allegati, da inviare tramite pec all’indirizzo   protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it .

Attenzione: La documentazione trasmessa a mezzo Pec dovrà essere corredata dalla prescritta firma digitale dell’avvocato. 

 

In entrambi i casi sopra descritti, in seguito all'entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale
DOVE

Ufficio di Stato Civile   - Via Verci, 33 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

 

MODULISTICA

Pubblicato: mercoledì, 20 dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: venerdì, 16 settembre 2022