Denuncia di nascita
Quando avviene una nascita è obbligatorio dichiarare l'evento presso la Direziona sanitaria dell'Ospedale entro 3 giorni o, in alternativa presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza della madre o del Comune dove è avvenuta la nascita entro 10 giorni.
A CHI SI RIVOLGE
La dichiarazione di nascita può essere resa:
- da entrambi o da uno solo dei genitori se la coppia è sposata
- da entrambi i genitori se la coppia non è sposata*
- dal solo genitore che intende riconoscere il figlio
* Se entrambi i genitori hanno effettuato il riconoscimento prima della nascita , la dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei genitori.
COME SI ACCEDE AL SERVIZIO
È necessario fissare preventivamente l’appuntamento contattando il competente Ufficio nascite di Stato Civile, al n. 0424 519385 (int. 3 – tasto 1) nei seguenti orari:
- martedì dalle 8.30 alle 12.30,
- mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10.00
- giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
Oppure inviando una e-mail a: statocivile@comune.bassano.vi.it
Sono richiesti i seguenti documenti:
- l'attestazione di nascita originale rilasciata dall'ospedale;
- un valido documento d'identità. Per i cittadini stranieri il passaporto. I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana dovranno essere accompagnati da una persona in grado di fare loro da interprete;
- dichiarazione di comune accordo del cognome da attribuire al/alla figlio/a
ATTRIBUZIONE DEL NOME E COGNOME
Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno sino a tre elementi onomastici, anche separati da una virgola; in tal caso sui certificati di stato civile e d’anagrafe saranno riportati soltanto i nomi che precedono la virgola. È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome quale nome, nomi ridicoli o vergognosi.
Il cognome del figlio, sia in caso di figlio nato nel matrimonio che di figlio nato fuori del matrimonio, deve comporsi con i cognomi dei genitori nell'ordine scelto dagli stessi di comune accordo, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Qualora manchi l'accordo i genitori dovranno attivarsi presso il Tribunale Ordinario per ottenere un provvedimento giudiziale [Sent. C. Costituzionale n.131/2022
]. Qualora per la dichiarazione di nascita si presenti un solo genitore (possibile se genitori coniugati o se è stato fatto il riconoscimento pre nascita), il dichiarante deve consegnare l'apposito
modulo
compilato con l'indicazione del cognome condiviso e sottoscritto da entrambi, con allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.
Il figlio riconosciuto da un solo genitore acquisisce il cognome del genitore che lo riconosce.
Dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria.
Per i nati da cittadini stranieri l’attribuzione del cognome e nome sarà quella prevista dalla normativa nazionale di appartenenza ai sensi della Legge Internazionale.
DOVE
Ufficio di Stato Civile - Via Verci, 33 - 36061 Bassano del Grappa (VI)