art.7 Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 21

Art. 7 - Modifiche alla  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  “Norme in materia di inquinamento acustico” e disposizioni per il rilancio delle attività economiche connesse al Distretto veneto della giostra.

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  , dopo le parole: “di emissione”  sono inserite le seguenti: “per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile”
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 7  della  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  è inserito il seguente: 
omissis (3) 
3. Il comma 3 dell’articolo 7 della  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  è abrogato. 
4. Il comma 7 dell’articolo 7 della  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  è sostituito dal seguente: 
omissis (4) 
5. Il comma 8 dell’articolo 7 della  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  è abrogato.  
6. Alla lettera a) del comma 3 dell’ articolo 8  della  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  le parole: “da lire 200.000 a lire 1.000.000”  sono sostituite dalle seguenti: “da euro 300,00 a euro 900,00”
7. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 8 della  legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  le parole: “da lire 1.000.000 a lire 2.000.000”  sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000,00 a euro 3.000,00”
8. Al fine della predisposizione di un piano particolareggiato per il rilancio delle attività economiche connesse, riferite al Distretto veneto della giostra, derivanti dagli effetti della semplificazione amministrativa introdotta, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a detto Distretto veneto della giostra, la somma di euro 30.000,00. 
9. Agli oneri finanziari di cui al comma 8 del presente articolo, per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione”. 

Pubblicato e aggiornato: martedì, 01 luglio 2014