art.7 Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 21
Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” e disposizioni per il rilancio delle attività economiche connesse al Distretto veneto della giostra.
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
legge regionale 10 maggio 1999, n. 21
, dopo le parole: “di emissione”
sono inserite le seguenti: “per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile”
.
2. Dopo il comma 1 dell’
articolo 7
della
legge regionale 10 maggio 1999, n. 21
è inserito il seguente:
omissis (3)
3. Il comma 3 dell’articolo 7 della
legge regionale 10 maggio 1999, n. 21
è abrogato.
4. Il comma 7 dell’articolo 7 della
legge regionale 10 maggio 1999, n. 21
è sostituito dal seguente:
omissis (4)
5. Il comma 8 dell’articolo 7 della
legge regionale 10 maggio 1999, n. 21
è abrogato.
6. Alla lettera a) del comma 3 dell’
articolo 8
della
legge regionale 10 maggio 1999, n. 21
le parole: “da lire 200.000 a lire 1.000.000”
sono sostituite dalle seguenti: “da euro 300,00 a euro 900,00”
.
7. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 8 della
legge regionale 10 maggio 1999, n. 21
le parole: “da lire 1.000.000 a lire 2.000.000”
sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000,00 a euro 3.000,00”
.
8. Al fine della predisposizione di un piano particolareggiato per il rilancio delle attività economiche connesse, riferite al Distretto veneto della giostra, derivanti dagli effetti della semplificazione amministrativa introdotta, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a detto Distretto veneto della giostra, la somma di euro 30.000,00.
9. Agli oneri finanziari di cui al comma 8 del presente articolo, per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione”.